Il Cavallo e il Codice della Strada

Dall’articolo 115 del Codice della Strada:

Chi conduce animali deve essere idoneo per requisiti fisici e psichici e aver compiuto anni quattordici per  condurre animali da tiro, da soma o da sella, ovvero armenti, greggi o altro raggruppamenti di animali.
Il medesimo articolo individua poi le sanzioni amministrative applicabili.

Chiunque, avendo la materiale disponibilità di animali, ne affida o ne consente la condotta a persone che non si trovino nella condizioni richieste nel presente articolo incorre a sanzione amministrativa.

Le ragioni che sottendono al significato della norma sono date principalmente dalla necessità di salvaguardare la sicurezza, sia delle persone che conducono degli animali, sia dei terzi.

 

 

 

 

 

 

Dall’articolo 143 del Codice della Strada:

Gli animali devono essere tenuti il più vicino possibile al margine destro della carreggiata.

Dall’articolo 184 del Codice della Strada:

  • Per ogni due animali da tiro, quando non siano attaccati ad un veicolo, da soma o da sella, e per ogni animale indomito o pericoloso occorre almeno un conducente, il quale deve avere costantemente il controllo dei medesimi e condurli in modo da evitare intralcio e pericolo per la circolazione.
  • La disposizione del comma 1 si applica anche agli altri animali isolati o in piccoli gruppi, a meno che la strada attraversi una zona destinata al pascolo, segnalata con gli appositi segnali di pericolo.
  • Gli armenti, le greggi e qualsiasi altre moltitudini di animali quando circolano su strada devono essere condotti da un guardiano fino al numero di cinquanta e da non meno di due per un numero superiore.
  • I guardiani devono regolare il transito degli animali in modo che resti libera sulla sinistra almeno la metà della carreggiata. Sono, altresì, tenuti a frazionare e separare i gruppi di animali superiori al numero di cinquanta ad opportuni intervalli al fine di assicurare la regolarità della circolazione.
  • Le moltitudini di animali di cui al comma 5 non possono sostare sulle strade e, di notte, devono essere precedute da un guardiano e seguite da un altro; ambedue devono tenere acceso un dispositivo di segnalazione che proietti in orizzontale luce arancione in tutte le direzioni, esposto in modo che risulti visibile sia dalla parte anteriore che da quella posteriore.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo incorre in sanzione amministrativa.

L’articolo 141 del Codice della Strada, impone al guidatore di ridurre la velocità e anche di fermarsi quando gli animali, al suo avvicinarsi diano segno di spavento.

Responsabilità civile e penale:

Il cavaliere in viaggio, ha responsabilità verso terzi, così pure chi opera in maneggio o chi prende a prestito un cavallo. Il proprietario di un animale, o chi per lui, è responsabile per danni cagionati sia in caso di fuga che sotto la sua custodia, o per caso fortuito.
Chiunque lasci libero o non custodisca animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta è punito penalmente.
Chiunque accompagna fuori un minorenne a cavallo, è responsabile anche per esso in quanto sotto la sua custodia di responsabile.